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Sinistro stradale con veicolo avente targa estera: chi risponde del danno?

A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/

In tema di responsabilità civile derivante da danni conseguenti a sinistro stradale, esiste una particolare ipotesi che si verifica allorché il veicolo responsabile del danneggiamento abbia targa straniera e, pertanto, sia assicurato a mezzo di una Compagnia di assicurazione estera.

Si tratta di una problematica fortunatamente in forte ridimensionamento, a causa dell’entrata in vigore del c.d. decreto Sicurezza, il quale ha modificato gli articoli 93 e 132 del Codice della Strada, stabilendo che a decorrere dal 1° dicembre 2018 “[…] e’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero […] , ma che in ogni caso continua a generare problemi dal punto di vista risarcitorio, stante la difficoltà derivante dalla ricerca del soggetto responsabile civilmente del danno.

Qualora infatti un veicolo con targa straniera sia responsabile di un sinistro stradale, la legge prevede che del risarcimento del danno si faccia carico l’U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano ex articolo 125 comma 4 e comma 3, lettera b, del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005); tale previsione è causa di numerosi contenziosi, in quanto la procedura che coinvolge l’U.C.I. risulta particolarmente complessa, e spesso si conclude con un diniego del risarcimento dovuto alla difficoltà di reperire la Compagnia estera di riferimento o al rifiuto di quest’ultima di risarcire il danno provocato.

In particolare, per ottenere il risarcimento del danno subito, occorre anzitutto inoltrare all’UCI una richiesta corredata da tutti i dati necessari ad identificare esattamente le parti e la dinamica del sinistro; una volta ricevuta la richiesta, l’U.C.I. incarica la Società nominata dalla Compagnia di assicurazione estera indicata nella richiesta danni per le successive attività. Sarà questa Società a disporre la perizia per la valutazione del danno, a valutare la responsabilità e formulare l’offerta o motivare il diniego, entro il termine massimo di 3 mesi dall’inoltro della domanda.

Nel caso in cui l’U.C.I. fornisca parere negativo alla richiesta di risarcimento, sarà necessario adire l’Autorità Giudiziaria competente, generalmente individuata nel Giudice di Pace del luogo ove accaduto il sinistro (per risarcimenti del danno fino a € 20.000,00 di valore), ovvero nel Tribunale territorialmente competente, avendo cura di citare in giudizio, a pena improcedibilità della domanda, sia l’autore del sinistro, domiciliato per legge presso l’UCI, sia l’U.C.I. stessa, sia la Compagnia estera di assicurazione del mezzo, anch’essa domiciliata per legge presso l’U.C.I.

Una volta introdotto il giudizio, graverà sul danneggiato l’onere della prova e, pertanto, sarà quest’ultimo a dover dimostrare, attraverso qualsiasi mezzo di prova ammissibile inclusa la prova testimoniale, la dinamica dell’evento e la responsabilità del convenuto nella causazione del danno, oltre alla prova del valore del danno subito, da valutarsi generalmente a mezzo di apposita consulenza tecnica realizzata da perito nominato dal Giudice.

Occorre pertanto prestare particolare attenzione in caso di sinistro stradale, soprattutto se accaduto con veicolo con targa straniera, a raccogliere tutti i dati disponibili sul soggetto alla guida e la Compagnia di Assicurazione, evitando di omettere dati che in caso di contenzioso potrebbero rendere assai difficoltoso il risarcimento dei danni subiti.

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