Sul diritto del bambino disabile al sostegno scolastico

A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/

Sentenza TAR Lazio n. 7294/2019

Il diritto del bambino disabile a poter fruire di un numero di ore di sostegno adeguato in ambito scolastico rappresenta un problema comune a molte famiglie, le quali oltre a dover affrontare i quotidiani problemi legati alla gestione della disabilità, trovano spesso un ulteriore ostacolo in ambito scolastico, ove la cronica carenza di personale e le esigenze di bilancio spesso si scontra con la necessità del bambino disabile a veder fornita specifica assistenza funzionale a consentirgli di superare il deficit cognitivo con i propri coetanei, aumentando così la propria distanza ed emarginazione dal contesto sociale.

In un caso recentemente affrontato, il TAR Lazio ha espressamente riconosciuto il diritto del minore ad un adeguato sostegno in ambito scolastico, in applicazione dell’art. 3 co. 3 e n. 13 co. 3 L. 104/92 la quale in linea di principio afferma il diritto del bambino a poter fruire di un numero di ore di sostegno pari a quelle di insegnamento fruite dagli altri compagni di classe.

In particolare il Giudice Amministrativo ha affermato, nel caso in cui non venga garantito il rapporto di 1 insegnante di sostegno ogni 2 alunni affetti da handicap, il Dirigente Scolastico dovrà adeguatamente motivare l’eventuale provvedimento di diniego di un numero di ore di sostegno pari a quelle ordinarie da offrire al bambino, in caso contrario dovendosi considerare tale provvedimento annullabile per carenza di motivazione.

Qualora infatti la struttura scolastica non sia in grado di garantire il suddetto rapporto, dovrà esser comunque garantito un numero di ore di sostegno adeguato alla tipologia e gravità dell’handicap riconosciuto al minore, non potendo la scuola adottare soluzioni indiscriminate per tutti gli alunni con problemi senza una approfondita analisi del singolo caso concreto.

La garanzia di un adeguato sostegno ai bambini portatori di handicap è prevista dalla legge, in particolare al comma I art. 40 l. 449/1997, dove viene specificato come “In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 2, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997 n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma”.

Tale principio è stato ribadito dalla sent. Corte Cost. n. 80/2010, la quale nel censurare le disposizioni di legge che hanno imposto un limite al numero degli insegnanti di sostegno, anche mediante il ricorso dello strumento in deroga, ha ribadito l’importanza del carattere assoluto dei valori della tutela dei soggetti deboli, in accordo col quadro normativo internazionale (si veda la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948; il Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Parigi il 20 marzo 1952; la Carta sociale europea, adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006), comunitario (si veda la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2004, nonché il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004), costituzionale ed ordinario.

Si tratta ad ogni modo di situazioni molto delicate e che vanno valutate a seconda dei casi, eventualmente ricorrendo al Giudice Amministrativo ove al bambino portatore di handicap non sia riconosciuto il suo diritto all’istruzione e partecipazione al contesto scolastico mediante strumenti che gli consentano una effettiva partecipazione alle lezioni ed alle attività scolastiche, colmando eventuali deficit che ne impediscono una vera inclusione nel contesto sociale, e che rischiano di aumentare le distanze anziché permettere una piena integrazione.

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