Sul diritto dei nonni alla frequentazione dei nipoti.

A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/

Il diritto dei nonni a poter mantenere un adeguato rapporto con i propri nipoti trova spesso un ostacolo nelle situazioni di crisi della vita familiare, a causa delle difficoltà che vengono frapposte dai genitori e che impediscono un sereno sviluppo del rapporto tra i minori ed i propri ascendenti.

Il diritto di visita degli ascendenti viene qualificato dall’art. 317-bis cod. civ. – come “diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, escludendo la possibilità di opposizione dei genitori all’esercizio di tale diritto nell’esercizio della loro potestà sui figli, salvo quando ciò sia conforme all’interesse preminente del minore.

Ai nonni infatti la legge riconosce un ruolo fondamentale per la crescita del minore, prevedendone un limite solo laddove sia in contrasto con il preminente interesse di quest’ultimo (sul tema, Cass. civ., Sez. 1, 19 gennaio 2015, n. 725),

In presenza dell’opposizione dei genitori, anche al fuori di situazioni di crisi familiari, i nonni hanno la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria per far valere il diritto di visita, così da poter mantenere stabili e produttive relazioni personali con i nipoti, sul presupposto di un vantaggio dell’apporto affettivo ed educativo degli ascendenti per lo sviluppo e la crescita del minore.

L’elemento centrale è dunque la riconosciuta positiva influenza sull’interesse del minore al mantenimento dell’affettività familiare e della serenità familiare, la quale viene negata solo nel caso in cui abbia una incidenza negativa per il minore. Nel caso di conflitto con i genitori, sarà il giudice a dover decidere, sempre nell’interesse del minore, quali dei rapporti familiari siano più significativi e garantiscano benefici per la sua serena crescita.

Si tratta dunque del riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai nonni, in termini di diritto al mantenimento di “rapporti significativi” con i nipoti, sia pur limitato o condizionato dall’interesse del minore, che si traduce essenzialmente nella possibilità di reclamare l’effettività del diritto di visita – all’interno ed oltre le situazioni di conflittualità familiare – a fronte dei comportamenti ostativi dei genitori.

Solo quando però nel giudizio sia accertato che l’esercizio del diritto di visita (o. più in generale, la frequentazione) realizzi un effetto positivo sul piano della crescita relazionale, affettiva ed educativa del minore, e ne sia riconosciuta la necessità, il diritto dei nonni riceve una tutela piena ed incondizionata, come ricordato da Cass. civ., Sez. 1, del 11 agosto 2011, n. 17191

Dal punto di vista processuale, il diritto di visita dei nonni si presenta come  autonomo e disancorato dal regime normativo della crisi familiare. E’ un diritto che, in ragione della sua funzione alla realizzazione dell’esclusivo interesse del minore, non può che trovare espressione processuale, legittimando la norma gli ascendenti a richiedere l’intervento del giudice per ottenere l’affermazione del proprio diritto a frequentare i nipoti, anche al di fuori di un conflitto con i genitori veicolato in sede giudiziaria o in presenza di una situazione di crisi familiare non esplosa.

La competenza a decidere sul diritto di visita dei nonni è riconosciuta al Tribunale per i minorenni, il quale deciderà il ricorso a favore degli ascendenti senza che sia necessario un comportamento dei genitori esercenti potestà pregiudizievole per i figli, trattandosi di una autonoma competenza del tribunale per i minorenni.

Per tale motivo, il diritto alla visita dei nonni non può venir deciso all’interno dei procedimenti di separazione e divorzio, che pertanto va sempre ed in ogni caso richiesto e deciso in autonoma sede; diversa è l’ipotesi prevista dall’art. 155, comma 6, cod. civ., il quale in caso di “gravi motivi”, consente al giudice della separazione o divorzio di adottare provvedimenti di affidamento della prole ai nonni, quali “terzi” particolarmente qualificate a prendersi cura dei nipoti.

Nel caso dunque di ostacolo od impedimento all’esercizio del diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, l’art. 317-bis cod. civ. consente al giudice l’adozione dei provvedimenti giudiziari “più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

In concreto, a fronte di condotte ostative dei genitori, il provvedimento del giudice devrà rispondere all’esigenza di neutralizzare o superare la situazione di accesa ostilità e conflittualità tra genitori e nonni, ovvero, più semplicemente, rispondere all’esigenza del minore di non interrompere il rapporto affettivo instauratosi con uno dei nonni. Nella valutazione della adeguatezza dei provvedimenti di tutela del diritto di visita dei nonni, il giudice deve tener conto della situazione di pregiudizio al normale stabile equilibrio psicologico ed affettivo della prole derivante dalla interruzione del rapporto con gli avi.

In concreto il tribunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a rimuovere l’ostacolo posto dai genitori al diritto di visita dei nonni, funzionali alla realizzazione dell’interesse alla affettività del minore, secondo soluzioni agevolative o estensive della frequentazione nonni-nipoti.

Nella prassi, sovente il giudice demanderà al Servizio sociale di attivarsi, nel modo ritenuto via via più opportuno al fine di stemperare la conflittualità esistente tra i nonni ed i genitori, consentendo, così, ai nipoti di usufruire anche di un buon rapporto con i nonni, nonché di compiere attività di mediazione tra i genitori ed i nonni materni e di organizzare, valutata la disponibilità dei minori, incontri protetti con i nonni medesimi.

Nel caso in cui i nonni facciano ricorso al tribunale per i minorenni provvedimenti idonei a garantire loro soddisfacenti rapporti con i nipoti, gli stessi non saranno onerati a fornire la prova del pregiudizio per i nipoti derivante dalla condotta ostativa dei genitori, che si considera intrinseco.

Si tratta ad ogni modo di situazioni molto delicate e che vanno gestite caso per caso, affidandosi a professionisti competenti, in grado di suggerire ed individuare le soluzioni più rispondenti alle esigenze delle parti coinvolte e che limitino la conflittualità familiare.

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