La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/
Una delle ipotesi più ricorrenti nella prassi giudiziaria dei Tribunali penali negli ultimi anni è l’accertamento della penale responsabilità del conducente del veicolo sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, il cui comportamento è punito dall’art. 187 del Codice della Strada (D. legisl. 30 aprile 1992 n. 285)
Le sanzioni applicabili
La legge prevede delle pene severe nel caso in cui il soggetto alla guida abbia assunto droga, stabilendo come pena l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno; inoltre all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Vi è poi un altro elemento da considerare e che attiene all’ipotesi in cui il veicolo condotto al momento dell’accertamento appartenga a terzi estranei al reato: in questo caso la durata della sospensione della patente e’ raddoppiata, con l’ulteriore previsione di un aumento da 1/3 a 1/2 delle predette sanzioni nei caso di conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di autotrasporto di persone o di cose.
Inoltre in queste ipotesi la legge prevede l’ulteriore fattore penalizzante secondo cui le circostanze attenuanti concorrenti con tali aggravanti speciali non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e le diminuzioni di pena si dovranno operarsi sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Al di là dei tecnicismi legati al calcolo della pena da applicare in concreto all’esito dell’accertamento, come ad esempio la revoca della patente di guida l’ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetto che eserciti professionalmente il autotrasporto di cose o persone, va dato ulteriormente conto dell’altro effetto patrimoniale negativo che segue all’accertamento del reato, ovvero la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo questo appartenga a terzi.
Riassumendo: l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti comporta, oltre all’irrogazione di sanzioni di carattere penale, anche l’apprensione del veicolo al patrimonio dello Stato ovvero, in caso di guida di veicolo appartenente a soggetto terzo, il raddoppio del periodo di sospensione della patente, da accertarsi da parte del Giudice ad esito del processo penale di verifica del reato, anche in caso di c.d. patteggiamento con applicazione della sospensione condizionale della pena.
L’accertamento del presupposto del reato.
L’alterazione da uso di droghe può essere fornito, in sede di controllo, attraverso quelli che la legge definisce “accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”, i quali giustifichino l’obbligo a sottoporsi a veri e propri accertamenti strumentali: si tratta dei c.d. indici sintomatici (eccessiva disinvoltura, alterazione anomala nell’interfaccia con gli agenti accertatori, sudorazione eccessiva, etc) anche da accertarsi attraverso strumenti di verifica portatili.
Nel caso in cui venga accertata la presenza di tali indici, ovvero quando vi sia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la legge prevede che il conducente, nel rispetto della riservatezza personale e senza -pregiudizio per la sua integrità fisica, possa essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Nel caso di rifiuto a sottoporsi agli esami strumentali previsti in presenza di indici rivelatori, è previsto l’accompagnamento coattivo presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope che, nel caso di accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186 del Codice della Strada.
Cosa fare in caso di verifica positiva degli esami tossicologici
Premesso che la verifica circa l’assunzione da parte del soggetto controllato di sostanza stupefacente, in quanto atto processuale irripetibile, impone a pena nullità dell’esame l’avvertimento circa la facoltà di farsi assistere da un proprio avvocato di fiducia se prontamente reperibile, in caso di verifica positiva il conducente dovrà affrontare un processo penale ad esito del quale, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, verrà accertato se l’esame circa l’assunzione di sostanze stupefacenti sia valido ed efficace ai fini dell’applicazione della pena e, in caso positivo, vi sarà l’applicazione in concreto delle sanzioni indicate in precedenza da parte del Giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
In alternativa, per una sola volta ed ancor prima della celebrazione del processo, il conducente può presentare istanza messa alla prova mediante svolgimento di lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria applicata dal Giudice, attraverso la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Il lavoro di pubblica utilità avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, ed in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiarerà estinto il reato, disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.
Nel caso in cui ci si trovi alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico fisica da assunzione di sostanze stupefacenti il consiglio è quello di contattare nell’immediatezza il proprio legale di fiducia, pianificando attentamente la strategia processuale più adeguata, eventualmente optando per l’espletamento di lavoro di pubblica utilità sostitutivo ove più vantaggioso per gli interessi del cliente.